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Credito d'imposta per Redditi prodotti all'Estero: regole e calcolo nel 730/2026

Mercoledì 23/09/2026

a cura di AteneoWeb S.r.l.
Come evitare la doppia imposizione fiscale sui redditi esteri. Scopri requisiti e agevolazioni previste dall'art. 165 del TUIR.



L'articolo 165 del TUIR disciplina il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero dai soggetti residenti in Italia, al fine di scongiurare fenomeni di doppia imposizione fiscale internazionale. Le notizie qui riportate in sintesi sono dettagliate nella guida dell'Agenzia delle Entrate "Tutte le agevolazioni della Dichiarazione 2026".

Presupposti legali di accessabilità (Rigo G4)



Per beneficiare della detrazione nel Modello 730/2026, devono concorrere contemporaneamente le seguenti condizioni:
  • il reddito di fonte estera deve concorrere alla formazione del reddito complessivo del contribuente dichiarato in Italia;
  • le imposte estere pagate devono avere natura di imposte sul reddito;
  • il pagamento dei tributi esteri deve essere avvenuto a titolo definitivo entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Non sono ammesse le imposte pagate in acconto o in via provvisoria.


Sfruttare correttamente tali meccanismi normativi è fondamentale per accedere alle agevolazioni ed evitare sovrapposizioni d'imposta non dovute.

Formula di determinazione del credito



Il calcolo del credito d'imposta teorico spettante si effettua applicando il seguente rapporto:

Credito Spettante = (Reddito Estero/Reddito Complessivo Netto) x Imposta Netta Italiana

Il credito spettante non può comunque superare la quota d'imposta italiana proporzionalmente attribuibile al reddito prodotto all'estero.

Limiti del Modello 730/2026 e uso del Modello REDDITI PF



Nel Modello 730/2026 può essere richiesto unicamente il credito d'imposta previsto dal comma 1 dell'art. 165 TUIR. I contribuenti che intendono avvalersi dei meccanismi di riporto dell'eccedenza d'imposta all'indietro o in avanti (carry back e carry forward di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 165) devono obbligatoriamente compilare il Quadro CE del Modello REDDITI PF 2026.
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