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Dipendenti pubblici, imposta sostitutiva al 15%: il limite di 50.000 euro si verifica nel 2026

Giovedì 17/09/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Chiarite le regole per l’imposta sostitutiva del 15% sui compensi per il trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici non dirigenti, con particolare riferimento alla soglia di reddito prevista per l’agevolazione.

Con la Risposta n. 173 del 15 settembre 2026 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull’applicazione, per il periodo d’imposta 2026, dell’imposta sostitutiva del 15% prevista sui compensi relativi al trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici non dirigenti.

La disciplina è contenuta nell’articolo 1, comma 237, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) e riguarda, entro il limite di 800 euro, i compensi per il trattamento economico accessorio, comprese le indennità di natura fissa e continuativa, corrisposti al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche. L’agevolazione si applica ai lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 euro. Sono esclusi il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate destinatario delle specifiche agevolazioni fiscali previste dall’articolo 45, comma 2, del Dlgs n. 95/2017.

La soglia di reddito si guarda nell’anno di applicazione



Il dubbio sottoposto all’Agenzia riguardava proprio il periodo d’imposta da prendere in considerazione per verificare la soglia dei 50.000 euro. Il sostituto d’imposta istante riteneva che, in assenza di una diversa indicazione normativa, il limite dovesse essere verificato nell’anno in cui viene riconosciuto il beneficio, quindi nel 2026, anche sulla base di dati previsionali e con eventuali conguagli.

L’Agenzia conferma questa impostazione: il limite di 50.000 euro deve essere verificato con riferimento al periodo d’imposta 2026. La conclusione deriva dall’assenza di una specifica previsione normativa che individui un diverso periodo di riferimento.

Pertanto, nel 2026 i datori di lavoro possono applicare l’imposta sostitutiva del 15% ai compensi che ritengono riconducibili al trattamento economico accessorio, su un importo complessivo annuo agevolabile non superiore a 800 euro, corrisposto a lavoratori che, nello stesso periodo d’imposta 2026, risultino titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro. L’Agenzia precisa inoltre che la valutazione sulla riconducibilità delle singole somme al trattamento economico accessorio non rientra nelle competenze esercitabili in sede di risposta all’interpello.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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