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Esclusione dal contributo addizionale per lavoratori 'extra' settore turismo e pubblici esercizi: chiarimenti Inps

Mercoledì 19/03/2025, a cura di AteneoWeb S.r.l.


L'articolo 2 della Legge n. 92/2012 stabilisce che il contributo addizionale previsto di cui al comma 28 del medesimo articolo e, conseguentemente, l’incremento previsto in occasione di ciascun rinnovo, non si applica ai contratti di lavoro stipulati con i lavoratori extra, ovvero per l'esecuzione di servizi di durata non superiore a 3 giorni nel settore del turismo e dei cosiddetti “pubblici esercizi”.

Nel Messaggio n. 913 del 14 marzo l'Inps fornisce ulteriori indicazioni a riguardo, precisando che, a integrazione della circolare n. 91 del 4 agosto 2020, le attività dei settori del turismo e dei c.d. “pubblici esercizi” riportate al paragrafo 1.4.1 della citata circolare, per le quali trova applicazione la disciplina in argomento, a decorrere dal 1° gennaio 2020 devono essere integrate anche con le attività di “mense e ristorazione collettiva”con i codici ATECO 56.29.10 e CSC 7.07.05 e del“catering”con i codici ATECO 56.29.2056.21.00 e CSC 7.07.05.
Tali attività, infatti, rientrano nella disciplina dei pubblici esercizi e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del “Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale, Alberghi” e non risultano dagli stessi esclusi nell’applicazione del c.d. lavoro extra.

Nel Messaggio l'Istituto chiarisce inoltre che, in merito alla compilazione del flusso UNIEMENS per i periodi di paga da gennaio 2020 e fino alla pubblicazione del Messaggio in argomento, i datori di lavoro che hanno versato il contributo addizionale NASpI possono recuperare tale contribuzione, utilizzando il codice causale “L810” per il recupero del contributo addizionale. Questo recupero può essere effettuato solo nei flussi UNIEMENS relativi ai 3 mesi successivi alla pubblicazione del presente messaggio.

Nel caso in cui i lavoratori extra non siano più in forza, i datori di lavoro devono inviare un flusso di regolarizzazione per l'ultimo mese di attività del lavoratore, utilizzando sempre il codice “L810”.

Fonte: https://www.inps.it
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