Telefono e Fax

Tel: 0854212453 Fax: 0854212453

Fatturazione immediata e differita: le regole

Lunedì 15/01/2024

a cura di Meli e Associati


Le cessioni di beni o le prestazioni di servizi possono essere documentate attraverso l’emissione della fattura immediata o della fattura differita riepilogativa di più operazioni.

La fattura immediata è emessa, per ciascuna operazione imponibile, generalmente dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. La fattura si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

La fattura immediata deve essere trasmessa al Sdi entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

L’effettuazione dell’operazione ai fini Iva, per le operazioni nazionali, corrisponde:
  • alla data di stipula dell’atto, se riguardano beni immobili,
  • alla consegna o spedizione del bene nelle vendite di cose mobili,
  • al pagamento del corrispettivo nelle prestazioni di servizi.


Se anteriormente a questi eventi viene emessa fattura o venga pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

In alternativa alla fatturazione immediata è sempre possibile emettere una fattura differita, ai sensi dell’articolo 21, comma 4, lett. b), D.P.R. 633/1972.

Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, ed avente le caratteristiche del ddt, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Resta fermo il conteggio dell’imposta a debito nella liquidazione Iva del mese di effettuazione dell’operazione.

Ad esempio, in caso di più consegne per vendite di beni effettuate nel mese di luglio nei confronti dello stesso cliente, accompagnate da documenti di trasporto, possono essere raggruppate in un’unica fattura emessa e trasmessa al Sistema di Interscambio entro il 15 agosto; tale operazione entrerà nella liquidazione Iva del mese di luglio.
Le ultime news
Oggi
Più semplice la procedura di adesione al regime di adempimento collaborativo. Con Decreto del...
 
Oggi
Con Risposta n. 192 del 4 ottobre l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, nell'ipotesi di vendita dell’abitazione...
 
Oggi
Al via la possibilità di presentare le domande per il voucher consulenza in innovazione, che sostiene...
 
Oggi
Pubblicato il bando di concorso pubblico per il reclutamento di 1069 medici. Lo rende noto l'Inps, comunicando...
 
Oggi
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che, dallo scorso 23 settembre, è attiva...
 
Ieri
E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre, il DL n. 139/2024, recante disposizioni...
 
Ieri
L'articolo 2 del decreto ministeriale CPB forfetari prevede che sia formulata una proposta di concordato...
 
Lunedì 07/10
L’articolo 21 del Dl 8 gennaio 2024, n. 1, ha introdotto la possibilità per i contribuenti...
 
altre notizie »
 

NB CONSULTING & SOLUTIONS SRL

Via Tibullo, 24 - 65127 Pescara (PE)

Tel: 0854212453 - Fax: 0854212453

Email: info@nbconsultingsrl.it

P.IVA: 02348090685