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Le startup innovative a vocazione sociale![]() Giovedì 22/02/2024
a cura di Studio Meli S.t.p. S.r.l. Il Decreto-Legge 179/2012, convertito con Legge 221/2012, che ha introdotto la nozione di nuova impresa innovativa ad alto valore tecnologico (cd startup innovativa) ha individuato anche la fattispecie particolare delle startup innovative “a vocazione sociale” (“SIAVS”). Secondo l’art. 25, comma 4, le SIAVS possiedono gli stessi requisiti posti in capo alle altre startup innovative, ma operano in alcuni settori specifici che l’articolo 2, comma 1, del D. Lgs 155/2006 sull’impresa sociale, considera di particolare valore sociale. I settori individuati da tale provvedimento sono:
Poiché le finalità “sociali” delle SIAVS possono renderle meno “competitive” e “performanti” sul mercato, l’art. 29 del D.L. 179/2012 riconosceva inizialmente benefici fiscali maggiorati a favore di coloro che investono in questa particolare tipologia di startup innovativa. Il vantaggio fiscale è venuto meno con il successivo aumento delle detrazioni destinate a tutte le startup innovative, ma le SIAVS restano avvantaggiate nell’ottenimento di finanza agevolata. Il riconoscimento della finalità sociale in capo alla SIAVS non è limitato alla corrispondenza con i relativi codici Ateco ma è prevista un’autocertificazione con cui l’impresa:
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