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Riforma fiscale 2024: chiarimenti sulle novità in materia di Irpef e detrazioni da lavoro dipendente

Venerdì 09/02/2024, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Prime indicazioni sulle novità introdotte in materia di Irpef dal DL n. 216 del 30 dicembre 2023 (Attuazione del primo modulo di riforma dell'Irpef e altre misure in tema di imposte sui redditi).

L'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 2/E del 6 febbraio, fornisce istruzioni operative sulla prima parte della riforma fiscale, che prevede la riduzione delle aliquote Irpef da 4 a 3.
Per il solo anno 2024, dunque, per la determinazione dell'Irpef l'imposta lorda è calcolata applicando le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
  • 23% per i redditi fino a 28mila euro;
  • 35% per i redditi superiori a 28mila e fino a 50mila euro;
  • 43% per i redditi 50mila euro. 


Ulteriori novità riguardano la modifica delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilato
Previsto l'aumento di 75 euro (da 1.880 a 1.955 euro), sempre per il solo anno 2024, della detrazione per i titolari di redditi di lavoro dipendente e per taluni redditi assimilati, a condizione che il reddito complessivo non superi 15.000 euro.
Con questa modifica viene dunque ampliato, fino a 8.500 euro, l’ammontare del reddito
escluso da imposizione (c.d. no tax area) previsto per titolari di redditi di lavoro dipendente e di taluni assimilati, equiparandolo a quello già vigente a favore dei pensionati.

La modifica, viene chiarito nella Circolare, riguarda solo il primo periodo dell’articolo 13, comma 1, lettera a), del Tuir, restando quindi ferma l’applicazione delle altre disposizioni contenute nel medesimo articolo.
In particolare, nel calcolo del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (il c.d. reddito di riferimento), si deve tenere conto anche:
  • dei redditi assoggettati a cedolare secca e al regime forfetario;
  • della quota di agevolazione Ace.


Resta fermo anche che il reddito complessivo deve assumersi al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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