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Terzo Settore e operazioni straordinarie: la guida del Notariato tra trasformazioni, fusioni e scissioni

Martedì 16/06/2026

a cura di AteneoWeb S.r.l.
Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato un documento destinato a fare chiarezza sul riassetto organizzativo degli enti non profit: lo Studio n. 7-2026/CTS, approvato dalla Commissione Studi Terzo Settore, Enti e Sociale il 15 aprile 2026.

Diffuso attraverso il CNN Notizie n. 80 del 28 aprile 2026, lo studio offre una ricognizione sistematica e operativa degli adempimenti necessari per gestire trasformazioni, fusioni e scissioni che coinvolgono gli enti del Libro I del codice civile, indipendentemente dal fatto che abbiano già ottenuto o meno la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS).

L'intervento del Notariato giunge in un momento storico cruciale per il comparto dell'economia sociale, consolidando un percorso di profonda evoluzione normativa e interpretativa che ha ridefinito i confini tra l'autonomia statutaria e i controlli pubblici.

Un nuovo quadro di riferimento

Prima della storica riforma del diritto societario del 2003, la dottrina prevalente e la giurisprudenza negavano radicalmente la possibilità per le associazioni e le fondazioni di partecipare a operazioni straordinarie. Si riteneva, infatti, che istituti come la trasformazione o la fusione fossero flessibilità strutturali riservate in via esclusiva al mondo delle società lucrative. Un primo e significativo cambio di rotta si è registrato nel 2003, quando il legislatore ha introdotto la disciplina della trasformazione eterogenea "da" e "in" società di capitali. Quell'apertura ha spinto la dottrina notarile a slegare il concetto di trasformazione dalla continuità soggettiva o causale, focalizzandosi invece sulla preservazione del valore economico del patrimonio o dell'azienda.

Il definitivo riconoscimento del "diritto di cittadinanza" delle operazioni straordinarie nel comparto non profit è avvenuto nel 2017. L'articolo 98 del Codice del Terzo Settore (CTS) ha introdotto nel codice civile l'articolo 42-bis, sancendo espressamente che le associazioni (riconosciute e non riconosciute) e le fondazioni possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni.

Come evidenziato nello studio del Notariato, la portata di questa norma è generale: si applica a tutte le operazioni in cui gli enti di partenza e di arrivo appartengono alle tipologie del Libro I, a prescindere dal possesso della qualifica di ETS, sebbene quest'ultima introduca vincoli procedurali specifici. Lo studio estende l'orizzonte applicativo dell'articolo 42-bis anche ai comitati, confortato dalla Circolare n. 5 del 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS). I comitati che intendono acquisire la personalità giuridica seguono il modulo dell'articolo 22 del CTS, fermo restando l'obbligo precauzionale di possedere un patrimonio minimo equiparato a quello delle fondazioni.

Il quadro normativo complessivo tracciato dall'analisi notarile si completa con il richiamo agli articoli 25, lettera h, e 48, comma 2, del CTS, all'articolo 12 del D.Lgs. n. 112/2017 in materia di impresa sociale, e agli articoli 2500-septies, 2500-octies e 28 del codice civile. Il Notariato specifica tuttavia che l'articolo 28 del codice civile (trasformazione delle fondazioni) costituisce una fattispecie autonoma ed eccezionale, attivabile dall'autorità governativa in alternativa all'estinzione dell'ente quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile, e non va confuso con le trasformazioni deliberate autonomamente dagli organi interni dell'ente.

La trasformazione

Un ampio capitolo dello studio è dedicato all'istituto della trasformazione, distinguendo ciò che rappresenta un mutamento tipologico da ciò che costituisce una semplice modifica amministrativa o l'acquisizione di una qualifica.

Il Notariato affronta il dibattito relativo al passaggio da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta (e viceversa). Rigettando le tesi di una parte della dottrina, lo studio sposa l'orientamento secondo cui tale transizione non configura una trasformazione in senso tecnico. A supporto di questa conclusione vengono evidenziati diversi indici normativi e interpretativi:

  • tra associazione riconosciuta e non riconosciuta non sussiste una diversità tipologica, bensì un differente livello di operatività dell'autonomia patrimoniale (perfetta nel primo caso, imperfetta nel secondo);
  • il testo dell'articolo 42-bis menziona le associazioni unitariamente, guardando alla trasformazione reciproca tra il modello associativo e quello fondazionale;
  • l'articolo 22, comma 5, del CTS elenca la trasformazione e la prosecuzione in forma di associazione non riconosciuta come due rimedi distinti e alternativi a disposizione dell'ente in caso di erosione del patrimonio minimo sotto i limiti di legge;
  • la prassi applicativa, guidata dalla circolare n. 20/2018 del MLPS e dalla massima n. 5 del Consiglio Notarile di Milano, riconduce questi passaggi alla disciplina ordinaria in tema di riconoscimento della personalità giuridica e all'articolo 18 del D.M. n. 106/2020, escludendo l'applicazione dei gravosi moduli della trasformazione.

Allo stesso modo, vengono escluse dal perimetro della trasformazione sia le migrazioni interne da una sezione all'altra del RUNTS (salvo i rari casi in cui la sezione di arrivo esiga una specifica veste giuridica, come il passaggio da fondazione ad Associazione di Promozione Sociale) , sia gli adeguamenti statutari necessari per l'iscrizione al RUNTS , sia il passaggio da una fondazione tradizionale a una fondazione di partecipazione. Inoltre, lo studio ribadisce che la disciplina speciale dell'articolo 42-bis non si sovrappone né si confonde con le trasformazioni eterogenee regolate dagli articoli 2500-septies e 2500-octies del codice civile, data la radicale diversità di impianto e di finalità dei due blocchi normativi.

Un limite invalicabile all'operazione è costituito dalla volontà dei fondatori o degli associati : l'articolo 42-bis esordisce chiarendo che le operazioni straordinarie sono consentite se non espressamente escluse dall'atto costitutivo o dallo statuto. Tale divieto statutario può essere rimosso prima della delibera con le maggioranze ordinarie previste per le modifiche statutarie, senza che sia necessaria l'unanimità dei consensi. Nel caso delle fondazioni, invece, l'eventuale divieto imposto dal fondatore nell'atto costitutivo risulta insuperabile, salvo espresso consenso del fondatore stesso.

Infine, il Notariato esclude l'applicabilità dell'articolo 2500-octies, terzo comma, del codice civile, che vieta la trasformazione eterogenea in società di capitali per gli enti che abbiano ricevuto contributi pubblici o oblazioni dal pubblico. Tale divieto mira a impedire la privatizzazione a fini lucrativi di risorse collettive; un pericolo che non sussiste nelle trasformazioni interne al comparto non profit regolate dall'articolo 42-bis, costantemente presidiate dai rigidi controlli del RUNTS.

Il set documentale e il nodo cruciale dell'opposizione dei creditori

Sotto il profilo procedimentale, il secondo comma dell'articolo 42-bis impone all'organo amministrativo dell'ente l'obbligo di predisporre una specifica relazione sulla situazione patrimoniale aggiornata a non più di 120 giorni precedenti la delibera, contenente l'elenco dettagliato dei creditori. Lo studio evidenzia che tale documento è assolutamente irrinunciabile : a differenza delle dinamiche societarie, gli associati non possono rinunciarvi nemmeno all'unanimità, poiché l'adempimento è preordinato a soddisfare un interesse pubblico di controllo sul patrimonio, vigilato dall'autorità governativa o dal notaio ex articolo 22 del CTS. Al contrario, la relazione illustrativa ex articolo 2500-sexies, comma 2, del codice civile è considerata rinunciabile, in quanto posta a tutela esclusiva dei diritti informativi degli associati.

Un elemento chiave è la relazione di stima del patrimonio basata sui valori attuali dell'attivo e del passivo (ex articolo 2500-ter, comma 2, del codice civile), necessaria per verificare la congruità del patrimonio rispetto allo svolgimento dell'attività futura dell'ente risultante dalla trasformazione. Qualora l'ente di arrivo sia un'associazione non riconosciuta, l'esigenza di tale perizia decade, non essendo previsto per tali modelli un patrimonio minimo legale o un correlato vaglio del notaio o dell'autorità amministrativa. Se l'operazione è finalizzata all'ingresso nel RUNTS, il giudizio sulla sussistenza delle condizioni di legge e sul patrimonio minimo (pari a 15.000 euro per le associazioni e 30.000 euro per le fondazioni) è devoluto in via esclusiva al notaio rogante, che rilascerà la relativa attestazione. La relazione giurata sulla consistenza patrimoniale resta obbligatoria anche nel caso in cui il patrimonio dell'ente di partenza sia costituito interamente da denaro liquido.

Il dibattito sull'articolo 2500-nonies

L'aspetto più controverso esaminato dallo studio riguarda l'applicabilità dell'articolo 2500-nonies del codice civile, richiamato dall'articolo 42-bis tra le norme compatibili. La norma subordina l'efficacia della trasformazione al decorso del termine di 60 giorni concesso ai creditori per proporre opposizione. Nel diritto societario, tale termine è legato alla presunzione che il mutamento dello scopo della società (da lucrativo a non lucrativo e viceversa) incida sul rischio di credito.

Nelle trasformazioni interne al Primo Libro, che mantengono inalterato il fine non lucrativo, il Notariato solleva forti dubbi di compatibilità logica. L'analisi propone una tesi innovativa: nelle trasformazioni in cui l'ente di partenza o di arrivo sia un ETS, l'operazione assume carattere di assoluta omogeneità teleologica, rendendo superflua l'opposizione dei creditori. Nel sistema ETS, infatti, gli scopi di utilità sociale sono rigidamente vincolati dall'articolo 5 del CTS e i controlli amministrativi sono uniformati e severi per tutti i modelli organizzativi.

Tuttavia, il Notariato segnala che la prassi amministrativa ha assunto un orientamento opposto e decisamente rigido: le deliberazioni n. XII/5357 e n. XII/5358 del 24 novembre 2025 della Regione Lombardia impongono il rispetto dell'articolo 2500-nonies e il decorso dei 60 giorni in ogni ipotesi di trasformazione. Pur rilevando il contrasto logico di questa interpretazione generalizzata con l'obbligo del giudizio di compatibilità, lo studio suggerisce cautela e auspica un tempestivo intervento chiarificatore del legislatore.

Governance e deliberazioni: mappe di competenza e quorum

Il Notariato traccia una precisa mappa delle competenze e delle maggioranze necessarie per approvare la trasformazione, diversificandole in base alla struttura dell'ente originario:

Tipologia di Ente di partenza

Organo competente

Quorum deliberativo previsto

Associazione riconosciuta

Assemblea degli associati

Maggioranza stabilita dall'art. 21, co. 2 c.c. per le modifiche statutarie (presenza e voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto). Nel caso di trasformazione in fondazione tradizionale, una parte della dottrina suggerisce l'applicazione dell'art. 21, co. 3 c.c. (voto favorevole dei tre quarti degli associati per lo scioglimento), ma l'orientamento prevalente conferma il quorum ordinario delle modifiche statutarie qualora si deliberi il passaggio a una fondazione di partecipazione.

Associazione non riconosciuta

Assemblea / Accordi degli associati

Regolata originariamente dagli accordi interni (art. 36 c.c.). Tuttavia, la nota n. 6214/2020 del MLPS impone che gli statuti degli ETS non riconosciuti garantiscano il principio di democraticità, vietando clausole che consentano di deliberare modifiche statutarie in seconda convocazione con la presenza di un numero qualsiasi di associati.

Fondazione tradizionale

Organo di Amministrazione

Maggioranza semplice, salvo diversa disposizione dello statuto e sempre nel rispetto della volontà del fondatore. Viene esclusa l'applicazione dell'art. 2500-octies, quarto comma, relativo all'intervento dell'autorità governativa, trattandosi di norma eccezionale riservata alla trasformazione eterogenea in società di capitali. Lo statuto, come confermato dalla massima n. 20 del Consiglio Notarile di Milano (settembre 2025), può liberamente escludere, limitare o condizionare le operazioni straordinarie.

Fondazione di partecipazione

Organo Assembleare o di indirizzo

Attribuibile statutariamente ai sensi dell'art. 25, co. 3 del CTS. È fondamentale che lo statuto specifichi analiticamente i quorum costitutivi e deliberativi richiesti per l'operazione straordinaria.

Un focus particolare riguarda il problema della trasformazione da fondazione tradizionale ad associazione, operazione complessa a causa della totale assenza di un rapporto associativo nell'ente di partenza. Mancando indicazioni espresse nell'articolo 42-bis, lo studio evidenzia due soluzioni elaborate in dottrina: l'applicazione analogica dell'articolo 2500-octies, ultimo comma, del codice civile , oppure la necessità che l'organo amministrativo acquisisca preventivamente formali atti di adesione da parte di soggetti terzi disponibili ad assumere la qualifica di associati al momento dell'efficacia della trasformazione, facoltà concessa anche agli stessi amministratori uscenti.

Fusioni e Scissioni

L'articolo 42-bis, al terzo comma, estende esplicitamente agli enti non profit l'applicabilità delle disposizioni del codice civile in materia di fusioni e scissioni societarie (Sezioni II e III del Capo X, Titolo V, Libro V), nei limiti della compatibilità.

Ciò consente di strutturare fusioni sia per incorporazione sia mediante la costituzione di un nuovo ente. Sul fronte delle scissioni, l'operazione può essere totale o parziale, a favore di enti preesistenti o di nuova costituzione. Lo studio ammette la legittimità della scissione asimmetrica (ad esempio, un'associazione i cui membri si dividono proporzionalmente in due enti distinti). Al contrario, viene giudicata incompatibile la scissione non proporzionale ex articolo 2506-bis, quarto comma, data la radicale estraneità del concetto di "partecipazione al capitale" nel mondo del non profit.

L'istituto della scissione con scorporo viene ritenuto applicabile, sebbene presenti forti profili di criticità qualora l'ente scisso diventi l'unico associato dell'associazione beneficiaria di nuova costituzione; l'operazione risulta invece pienamente lineare se l'ente beneficiario dello scorporo è preesistente. La fusione con indebitamento (leveraged buyout) ex articolo 2501-bis del codice civile è considerata impraticabile, a meno che non si configuri una particolare situazione di "controllo contrattuale" staccata dal possesso azionario. Di conseguenza, risultano inapplicabili le procedure semplificate previste dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile.

Il Notariato rimodula il set documentale per fusioni e scissioni come segue:

  • Progetto di fusione/scissione: è di competenza degli amministratori ma va depurato dalle indicazioni relative al rapporto di cambio, al conguaglio in denaro e alle modalità di assegnazione delle azioni (numeri 3, 4 e 5 dell'articolo 2501-ter c.c.);
  • Situazione patrimoniale (art. 2501-quater c.c.): resta obbligatoria e indisponibile, senza possibilità di rinuncia unanime da parte degli associati;
  • Relazione degli amministratori ed esperti (artt. 2501-quinquies e 2501-sexies c.c.): non devono essere redatte, data l'inapplicabilità dei concetti di congruità del rapporto di cambio e partecipazione proporzionale;
  • Deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi (art. 2501-septies c.c.): l'obbligo sussiste integralmente per gli ETS, tenuti alla redazione del bilancio d'esercizio ai sensi degli articoli 13 e seguenti del CTS . decade invece per gli enti non ETS che, in base al loro regime speciale, non sono obbligati alla tenuta dei bilanci d'esercizio secondo i moduli ordinari.

Lo studio conferma l'applicabilità alle fusioni non profit del dimezzamento dei termini procedurali previsto dall'articolo 2505-quater del codice civile, esprimendo invece forti riserve sulla sua estensione alle scissioni a causa del mancato richiamo testuale della norma all'interno dell'articolo 2506-ter.

Pubblicità e presidi di legalità a tutela del patrimonio

Il regime pubblicitario delle operazioni straordinarie segue i registri di iscrizione degli enti coinvolti. Se l'operazione intercorre tra enti iscritti al RUNTS, la pubblicità si effettua esclusivamente in tale registro a cura del notaio rogante (salvo il caso in cui l'ente di arrivo sia un'associazione non riconosciuta, dove la pubblicità in arrivo segue le regole ordinarie). Se l'operazione coinvolge una persona giuridica non ETS, l'atto va iscritto anche nel Registro delle persone giuridiche della Prefettura o della Regione. L'iscrizione nel RUNTS di un ente proveniente dal Registro delle persone giuridiche determina l'automatica cancellazione da quest'ultimo. Infine, qualora siano coinvolte Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) con personalità giuridica, lo studio integra la disciplina ricordando che la pubblicità andrà eseguita nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) istituito dal D.Lgs. n. 39/2021.

A chiusura del documento, il Notariato introduce un fondamentale monito a tutela dell'integrità dei patrimoni accumulati dagli enti del Terzo Settore. In tutti i casi in cui un'operazione straordinaria (sia essa trasformazione, fusione o scissione) comporti la perdita della qualifica di ETS e la conseguente cancellazione dal RUNTS, sorge l'obbligo inderogabile di procedere alla devoluzione del patrimonio incrementale accumulato, secondo i dettami degli articoli 9 e 50 del CTS. La violazione di tale obbligo espone l'ente e i suoi amministratori a severe sanzioni amministrative e fiscali ai sensi dell'articolo 91, comma 2, del CTS, sotto la stretta vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, da ultimo confermata dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026.

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