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CPB, la cessione di un ramo d’azienda determina la cessazione del concordato anche se marginale

Martedì 13/10/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


La Circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026 dell’Agenzia delle Entrate, dedicata al Concordato preventivo biennale (CPB), raccoglie anche chiarimenti sulle cause di cessazione dell’accordo. Con il quesito C.22, l’Amministrazione finanziaria torna sulle conseguenze della cessione di un ramo d’azienda, anche quando questo abbia un peso marginale in termini di ricavi.

Il chiarimento riguarda un’operazione che può incidere sulla permanenza nel regime concordatario: ai fini della cessazione del CPB, infatti, rileva la modifica della capacità reddituale del contribuente, non la rilevanza economica del ramo ceduto in termini di ricavi.

L’Agenzia richiama l’articolo 21, comma 1, lettera b-ter), del Dlgs n. 13/2024, che individua tra le cause di cessazione dal concordato le operazioni di fusione, scissione e conferimento che interessano la società o l’ente. In precedenti chiarimenti di prassi, l’Amministrazione aveva precisato che anche la cessione di un ramo d’azienda rientra tra le operazioni rilevanti, considerati i molteplici punti in comune con il conferimento.

La ragione è legata agli effetti dell’operazione sulla capacità reddituale del contribuente. Come ricordato dall’Agenzia, le cause di cessazione rispondono all’esigenza di considerare il venir meno del collegamento diretto tra la proposta concordataria, formulata sulla base delle caratteristiche originarie della società, e la diversa capacità reddituale derivante dal nuovo assetto economico.

Di conseguenza, la cessione di un ramo d’azienda determina la cessazione del CPB anche quando il ramo ceduto sia considerato del tutto secondario, poiché l’operazione modifica la capacità reddituale del contribuente.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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