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Riforma delle professioni, ANC: revisione legale e commercialisti devono restare percorsi distinti

Mercoledì 14/10/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Nel dibattito sul Ddl C. 3068, l’Associazione Nazionale Commercialisti contesta l’equiparazione tra iscrizione al Registro dei Revisori Legali e abilitazione professionale, con riferimento alle attività in materia di crisi d’impresa, bilanci, contenzioso tributario e visti di conformità.

L’iscrizione al Registro dei Revisori Legali non può comportare automaticamente il riconoscimento delle competenze riservate agli iscritti agli Ordini professionali.
È la posizione espressa dall’Associazione Nazionale Commercialisti (ANC) nel comunicato stampa del 7 ottobre 2026, nell’ambito dell’esame alla Camera del disegno di legge C. 3068 sulla riforma degli ordinamenti professionali.

L’intervento dell’Associazione si inserisce nel confronto sulle richieste avanzate dall’Unione Nazionale Revisori Legali, che riguardano, tra gli altri ambiti, la crisi d’impresa, il deposito dei bilanci, il contenzioso tributario e i visti di conformità.

Secondo il presidente dell’ANC, Cuchel, l’abilitazione alla revisione legale non può essere considerata equivalente all’iscrizione a un Ordine dell’area economico-giuridica. La possibilità di svolgere determinate attività deve infatti essere valutata alla luce dei requisiti professionali previsti dalla normativa, senza confondere le funzioni esercitabili con il possesso di una specifica abilitazione.

Formazione, abilitazione e responsabilità professionale



Tra gli aspetti richiamati dall’ANC figura la formazione in materia di crisi d’impresa. Il Codice della crisi riconosce, secondo l’Associazione, una formazione iniziale ridotta agli iscritti agli Ordini individuati dalla legge, in considerazione del percorso di qualificazione che comprende titolo di studio, esame di Stato, tirocinio, formazione continua e assoggettamento a regole professionali e disciplinari.

L’ANC contesta inoltre l’idea che la presenza di determinate materie nell’esame di abilitazione alla revisione legale sia sufficiente a riconoscere il diritto di esercitare tutte le attività professionali connesse a tali materie. Anche la natura pubblicistica delle funzioni del revisore, sottolinea l’Associazione, riguarda le attività svolte e non determina, di per sé, un’equiparazione tra figure professionali.

Nel comunicato viene richiamato anche il test di proporzionalità previsto dal D.Lgs. 142/2020: per l’ANC, questo strumento non comporta un’equivalenza automatica tra abilitazioni diverse, né implica che ogni differenza normativa costituisca una restrizione illegittima.

Alla luce di queste considerazioni, l’Associazione giudica eccessivo il richiamo alla possibile apertura di procedure di infrazione ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che presuppongono l’accertamento, e non la sola affermazione, di una violazione di specifici obblighi derivanti dal diritto europeo.

La questione centrale, secondo l’ANC, è assicurare coerenza tra competenze, formazione, abilitazione e responsabilità. Per questo, attività quali il deposito dei bilanci, il rilascio del visto di conformità, l’assistenza e la difesa tributaria e gli incarichi nell’ambito della crisi d’impresa non dovrebbero essere ricondotte indistintamente ai servizi non-audit, con un’estensione automatica basata sulla sola iscrizione al Registro dei Revisori Legali.

In conclusione, l’Associazione si oppone all’introduzione, attraverso emendamenti al disegno di legge, di un’equiparazione sostanziale tra il Registro dei Revisori Legali e l’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ritenendo necessario preservare la distinzione tra i rispettivi percorsi professionali e i sistemi di responsabilità previsti dall’ordinamento.

Fonte: https://ancnazionale.it
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