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Autonomi e pensione: dall’INPS i chiarimenti sugli accertamenti e lo slittamento delle decorrenze

Giovedì 22/10/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


L'Istituto fa chiarezza sulle regole di ricalcolo contributivo e sulle conseguenze dei controlli fiscali per i lavoratori autonomi, indicando le condizioni per non perdere il diritto al trattamento.

Con il Messaggio n. 3113 del 2 ottobre 2026 l'INPS ha fornito importanti precisazioni operative relative alla decorrenza e alla prosecuzione delle pensioni per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli e iscritti alla Gestione Separata) in presenza di verifiche e rettifiche contributive. Il documento integra le istruzioni già emanate con la Circolare n. 110/2022, perimetro entro cui l'omissione o il mancato versamento di contributi determinanti per il diritto alla pensione può incidere direttamente sull'erogazione del trattamento.

Regolarizzazione entro 30 giorni e ricalcolo dei requisiti



Qualora, a seguito dei controlli sui redditi o di un accertamento unificato dell'Agenzia delle Entrate, emerga un debito contributivo residuo necessario per mantenere o perfezionare il diritto alla pensione, l'INPS invierà una comunicazione formale (tramite PEC o raccomandata A/R) all'interessato o al Patronato. Il lavoratore è tenuto a saldare l'importo richiesto in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica.   

Il mancato versamento entro il termine comporta l'annullamento con effetto retroattivo del provvedimento di concessione della pensione riconosciuta in via provvisoria e il conseguente recupero delle somme indebitamente erogate. Per quanto riguarda le nuove domande di pensione anticipata o di invalidità, la presenza di contributi omessi o versati in ritardo fa slittare la decorrenza del trattamento al primo giorno del mese successivo a quello dell'effettivo saldo.

Le eccezioni che salvano la decorrenza originaria



L'INPS specifica che lo slittamento della decorrenza non si applica in determinate fattispecie:   
  • contribuzione non determinante: se i contributi mancanti o da regolarizzare non sono indispensabili per il raggiungimento del requisito minimo, la decorrenza originaria resta confermata e il versamento inciderà soltanto sul ricalcolo dell'importo (ricostituzione);  
  • scadenze successive alla domanda (contribuzione corrente): se al momento della presentazione dell'istanza i termini di pagamento previsti dalla legge non sono ancora scaduti (come per le rate correnti dei coltivatori diretti o degli esercenti commerciali), il versamento eseguito nei termini legali fa salva la decorrenza;  
  • soli debiti per sanzioni civili: la sola presenza di debiti per sanzioni accessorie, dovute a precedenti ritardi, non blocca la liquidazione della pensione né ne fa slittare la decorrenza, fermo restando l'obbligo di recupero del credito da parte dell'Istituto;
  • supplementi di pensione: l'eventuale regolarizzazione tardiva delle omissioni non comporta il rigetto del supplemento, che viene liquidato sui contributi già versati per poi essere ricostituito con decorrenza originaria una volta sanato il debito;
  • pensione ai superstiti in caso di decesso: se il lavoratore decede senza aver regolarizzato i contributi, i superstiti possono versare le somme non prescritte per conseguire o incrementare la pensione indiretta mantenendo la decorrenza ordinaria di legge;
  • regolarizzazione oltre i termini di decadenza: se la regolarizzazione avviene oltre i termini di decadenza dell'azione giudiziaria, non è più possibile recuperare la decorrenza tramite riesame; in questo caso è obbligatorio presentare una nuova domanda di pensione, con la decorrenza che rimarrà ancorata alla data della nuova istanza.

Fonte: https://www.inps.it
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