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Dipendenti pubblici, imposta sostitutiva al 15% sul trattamento accessorio: limite di 800 euro e reddito 2026

Giovedì 22/10/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


La legge di Bilancio 2026 ha introdotto un regime fiscale agevolato per i compensi relativi al trattamento economico accessorio del personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche. 

Con la Risposta n. 186 del 16 ottobre 2026 l’Agenzia delle Entrate chiarisce i criteri per verificare il requisito reddituale di 50.000 euro, determinare l’importo dei compensi agevolabili e applicare il regime fiscale in caso di rinuncia da parte del lavoratore.

L’agevolazione prevista dall’articolo 1, comma 237, della legge n. 199/2025 consiste nell’applicazione, per il periodo d’imposta 2026, di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, con aliquota del 15%, sui compensi per il trattamento economico accessorio, comprese le indennità di natura fissa e continuativa, erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche. Il beneficio è subordinato al rispetto del limite reddituale previsto dalla norma, fatta salva la possibilità per il lavoratore di rinunciarvi per iscritto.

Il limite di reddito e il tetto dei compensi agevolabili



Con riferimento al requisito reddituale di 50.000 euro, l’Agenzia richiama i chiarimenti già forniti con la Risposta n. 173 del 15 settembre 2026, precisando che il limite deve essere verificato con riferimento al periodo d’imposta 2026. Nel calcolo occorre considerare i redditi di lavoro dipendente conseguiti nell’anno, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, includendo le pensioni di ogni genere e gli assegni equiparati ai redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 49, comma 2, del TUIR.

La disposizione, invece, non si applica ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente individuati dall’articolo 50 del TUIR, poiché la norma fa riferimento espressamente ai redditi di lavoro dipendente.

Quanto al limite di 800 euro, l’Agenzia conferma che si tratta dell’importo massimo complessivo annuo dei compensi agevolabili. Di conseguenza, se nel 2026 il trattamento economico accessorio erogato supera tale soglia, la parte eccedente gli 800 euro è assoggettata a tassazione ordinaria, mentre l’imposta sostitutiva del 15% si applica entro il limite previsto, in presenza degli altri requisiti richiesti.

Rinuncia al regime agevolato e tassazione separata



L’Agenzia chiarisce infine il rapporto tra imposta sostitutiva e tassazione separata. In base alla disposizione, il sostituto d’imposta applica il regime sostitutivo quando ricorrono i requisiti previsti, salvo rinuncia scritta del lavoratore.

Se il dipendente rinuncia espressamente all’agevolazione, i trattamenti economici accessori possono essere assoggettati a tassazione separata ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR, qualora ricorrano le condizioni previste dalla disposizione.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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