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Fusione tra società agricole: quando si mantengono le agevolazioni sui terreni

Mercoledì 21/10/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


La fusione per incorporazione di società agricole e gli effetti sui benefici fiscali riconosciuti per l’acquisto di terreni sono al centro di una risposta dell’Agenzia delle Entrate, che chiarisce le condizioni per la conservazione delle agevolazioni nel quinquennio successivo all’acquisto.

Con la Risposta a interpello n. 183 del 15 ottobre 2026 l’Agenzia delle Entrate esamina il caso di due società agricole appartenenti allo stesso gruppo, entrambe in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), che intendono procedere alla fusione per incorporazione di una società nell’altra. L’operazione riguarda anche alcuni terreni agricoli acquistati dalla società incorporata nel 2023 e nel 2024, beneficiando delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina e per i trasferimenti di fondi rustici situati in territori montani.

Fusione per incorporazione e decadenza dalle agevolazioni



L’Agenzia chiarisce che il subentro della società incorporante nella titolarità dei terreni non costituisce un’alienazione volontaria dei singoli fondi, ma rappresenta un effetto legale della fusione, che comporta la successione a titolo universale nel patrimonio della società incorporata.

Di conseguenza, la fusione, di per sé, non determina la decadenza dalle agevolazioni fiscali. La società incorporante subentra, tuttavia, anche nei vincoli connessi ai benefici già fruiti, che devono essere rispettati per il periodo residuo del quinquennio previsto dalla normativa.

I requisiti per conservare i benefici fiscali



La conservazione delle agevolazioni è subordinata a due condizioni: la società incorporante deve mantenere la qualifica di società agricola IAP e proseguire effettivamente la coltivazione o la conduzione diretta dei terreni fino al completamento del quinquennio decorrente da ciascun acquisto agevolato.
L’Agenzia precisa inoltre che, ai fini del mantenimento della qualifica IAP, non è necessario che essa continui a sussistere attraverso il medesimo amministratore della società incorporata.

Il mantenimento dei benefici richiede quindi la prosecuzione concreta dell’attività agricola da parte della società incorporante: il solo possesso formale dei requisiti non è sufficiente. Un’eventuale successiva alienazione dei terreni durante il periodo vincolato o la cessazione della coltivazione o conduzione diretta può comportare la decadenza dalle agevolazioni.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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