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Credito d’imposta per imballaggi sostenibili: istituito il codice tributo 7078 per il modello F24Giovedì 22/10/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.
L’Agenzia delle Entrate definisce le modalità operative per utilizzare in compensazione il credito d’imposta riconosciuto alle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali da raccolta differenziata e imballaggi biodegradabili e compostabili. L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 36 del 16 ottobre 2026, istituisce il codice tributo per utilizzare tramite modello F24 il credito d’imposta previsto dall’articolo 1, comma 686, della legge n. 197/2022, relativo all’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, nonché di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata di carta, alluminio e vetro. L’agevolazione è disciplinata dal decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con i Ministri delle Imprese e del Made in Italy e dell’Economia e delle Finanze, del 2 aprile 2024, che stabilisce i criteri e le modalità per la sua applicazione e fruizione. Codice tributo 7078: compilazione del modello F24Per consentire la fruizione del credito d’imposta in compensazione, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 7078, denominato "Credito d’imposta per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro - articolo 1, comma 686, legge 29 dicembre 2022, n. 197". Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997, mediante il modello F24, da presentare unicamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. In sede di compilazione, il codice tributo 7078 deve essere indicato nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati". Qualora sia necessario riversare l’agevolazione, il codice va invece esposto nella colonna "importi a debito versati". Il campo «anno di riferimento» deve essere valorizzato con l’anno in cui è stata sostenuta la spesa, nel formato "AAAA", come indicato nel cassetto fiscale. Verifiche dell’Agenzia delle EntrateIl Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica comunica all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese ammesse al beneficio e l’importo del credito concesso, trasmettendo anche le eventuali variazioni e revoche, comprese quelle parziali. I beneficiari possono consultare l’ammontare del credito utilizzabile in compensazione attraverso il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. In fase di elaborazione dei modelli F24, l’Agenzia verifica che il contribuente sia presente nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero e che il credito utilizzato in compensazione non superi l’importo riconosciuto, tenendo conto delle eventuali successive variazioni e revoche. In caso contrario, il modello F24 viene scartato. Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it |
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